Art. 6
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nell' ipotesi di edifici che sia conveniente riparare per rendere agibili e che appartengano a soggetti diversi dall' Amministrazione che vi ha sede o che vi svolge il pubblico servizio.
Nell' ipotesi che l' edificio sia in proprietà di soggetti privati, la riparazione è tuttavia condizionata dall' accettazione da parte del proprietario di una convenzione, con la quale viene stabilito: il mantenimento del canone di affitto in vigore al 6 maggio 1976 e la durata del contratto di affitto, nonché le altre condizioni eventualmente connesse alla normale prosecuzione del servizio e, comunque, l' obbligo a non chiedere la restituzione dell' edificio, prima del decorso di cinque anni dalla data dell' esecuzione delle riparazioni.
La previsione del primo comma del presente articolo si applica anche nell' ipotesi di edifici privati che - indipendentemente dalla loro destinazione alla data del 6 maggio 1976 - sia conveniente riparare per adibirli, eventualmente, a sedi di pubblici servizi. In tale caso, la riparazione è subordinata alla stipulazione da parte del proprietario di apposita convenzione con l' Amministrazione interessata, al fine, fra l' altro, di assicurare la destinazione dell' edificio riattato al pubblico servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 7
Per gli edifici destinati a servizi assistenziali, per gli edifici destinati a scuole, convitti e case dello studente, e per le altre infrastrutture scolastiche o parascolastiche, che siano gestiti da enti od istituzioni diversi dalle pubbliche Amministrazioni, alla predisposizione della perizia di stima ed a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 13, provvede l' Amministrazione del Comune, entro la cui circoscrizione è compresa la struttura da riparare per renderla agibile.