Art. 9 bis
Al fine di sopperire alle mutate esigenze dislocative delle aule mobili o ad elementi componibili nelle zone colpite dal terremoto, l' Amministrazione regionale č autorizzata a sostenere la spesa per lo smontaggio di dette attrezzature, per il loro trasporto e rimontaggio nelle aree di nuova destinazione.
Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l' Amministrazione regionale ha facoltā di intervenire per sostenere gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie.
A detti interventi si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell' articolo 8 della presente legge.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, primo comma, L. R. 36/1977
2 Secondo comma interpretato da art. 8, primo comma, L. R. 22/1979
3 Terzo comma interpretato da art. 8, primo comma, L. R. 22/1979