Art. 7
Per gli edifici destinati a servizi assistenziali, per gli edifici destinati a scuole, convitti e case dello studente, e per le altre infrastrutture scolastiche o parascolastiche, che siano gestiti da enti od istituzioni diversi dalle pubbliche Amministrazioni, alla predisposizione della perizia di stima ed a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 13, provvede l' Amministrazione del Comune, entro la cui circoscrizione è compresa la struttura da riparare per renderla agibile.