Art. 5
L' Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato ad effettuare direttamente i lavori di riparazione di un limitato numero di edifici compresi tra quelli di cui all' articolo 1, allo scopo di realizzare interventi - campione per la sperimentazione e la divulgazione delle più opportune modalità e tecnologie costruttive.
I lavori di cui al comma precedente sono effettuati previo concerto con le Amministrazioni interessate, le quali contestualmente rinunciano ad ogni indennizzo eventualmente loro spettante per gli stessi lavori.
I lavori relativi sono affidati a trattativa privata.