Art. 4
I lavori di ripristino sono totalmente gestiti dall' Amministrazione interessata.
La spesa indicata nella perizia di stima è a totale carico della Regione.
Per la concessione dell' anzidetto finanziamento regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e d' importo.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 22, primo comma, L. R. 25/1985