Art. 3
La perizia di stima, previa approvazione da parte dell' organo deliberante di detta Amministrazione, č trasmessa alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici, che senza indugio autorizza l' esecuzione dei lavori di ripristino.
Ai lavori di ripristino provvede direttamente l' Amministrazione interessata la quale determina, altresė, il sistema di esecuzione dei medesimi anche in deroga alle vigenti norme di procedura.