Legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.
Art. 2
 
La perizia deve contenere, separatamente, l' indicazione:
a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;
b) delle opere di completamento e degli impianti. Le opere di riparazione possono comprendere:
a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustą o altra causa, indipendentemente dall' evento sismico;
b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettivitą e la funzionalitą degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati.

Le perizie di stima sono compilate con criteri uniformi stabiliti dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 36/1977
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 36/1977