Art. 14
Nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'
articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché dell' articolo 1 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito in
legge 29 maggio 1976, n. 336, il Sindaco, in sede di concessione della licenza edilizia, deve verificare anche l' osservanza delle norme riguardanti il primo comma, lettere a) e b) dell' articolo 4 della legge 64 stessa.
In sede di collaudo statico di cui all' articolo 7 della sopracitata
legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere pure verificata l' avvenuta osservanza delle norme di cui al comma precedente.
L' assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo assorbe gli adempimenti di cui agli articoli 17 e 18 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, secondo comma, L. R. 3/1985
2 Articolo da ritenersi tuttora operante in virtu' dell' articolo 114, comma 1, L.R. 50/90, che espressamente ne conferma l' applicabilita'.