Art. 12
Sono ammessi ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge anche i lavori di riparazione eventualmente già eseguiti prima della sua entrata in vigore, ivi compresi quelli dell' articolo 6, secondo e terzo comma, purché vengano poste in essere le convenzioni previste.
In tali casi, i lavori eseguiti e la spesa relativa sono fatti constare da apposita perizia di stima predisposta ed approvata dalle Amministrazioni competenti, ai sensi degli articoli precedenti.