Legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 1, primo comma, L. R. 56/1976
2 Articolo 9 bis aggiunto da art. 6, primo comma, L. R. 36/1977
3 Articolo 9 ter aggiunto da art. 6, primo comma, L. R. 36/1977
4 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 8 da art. 7, primo comma, L. R. 36/1977
5 Articolo 10 bis aggiunto da art. 15, primo comma, L. R. 36/1977
6 Integrata la disciplina della legge da art. 66, primo comma, L. R. 25/1978
7 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
CAPO II
 Riparazione di pubblici edifici
Art. 2
 
La perizia deve contenere, separatamente, l' indicazione:
a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;
b) delle opere di completamento e degli impianti. Le opere di riparazione possono comprendere:
a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustà o altra causa, indipendentemente dall' evento sismico;
b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettività e la funzionalità degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati.

Le perizie di stima sono compilate con criteri uniformi stabiliti dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 36/1977
2 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 36/1977
CAPO III
 Riparazione di edifici sedi di servizi di pubblico
interesse.
CAPO IV
 Approvvigionamento di strutture mobili e prefabbricate
e costruzioni di edilizia tradizionale.
Art. 8
Le Amministrazioni delegate opereranno, in armonia con le esigenze dei vari servizi scolastici, sentite le competenti Autorità scolastiche, d' intesa con i Comuni interessati, sentite le Comunità montane o la Comunità collinare che dovranno pronunciarsi entro il termine di dieci giorni, e con l' osservanza dei criteri che saranno indicati dalla Giunta regionale anche ai fini della valutazione della spesa.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 16, primo comma, L. R. 48/1976
2 Quinto comma sostituito da art. 17, primo comma, L. R. 48/1976
3 Parole aggiunte al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 36/1977
4 Parole sostituite al terzo comma da art. 4, primo comma, L. R. 36/1977
5 Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 4, secondo comma, L. R. 36/1977
6 Quinto comma sostituito da art. 14, primo comma, L. R. 36/1977
7 Secondo comma interpretato da art. 8, secondo comma, L. R. 22/1979
8 Parole sostituite al settimo comma da art. 9, primo comma, L. R. 22/1979
9 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 9, secondo comma, L. R. 22/1979 nel testo modificato da art. 6, L. R. 35/1983
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 2, L. R. 40/1996
CAPO V
 Finanziamenti per opere di edilizia scolastica
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 18, primo comma, L. R. 48/1976
2 Parole aggiunte al primo comma da art. 13, primo comma, L. R. 36/1977
3 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 70/1978
4 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
CAPO VI
 Norme finali e transitorie
Art. 14
Nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell' articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché dell' articolo 1 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito in legge 29 maggio 1976, n. 336, il Sindaco, in sede di concessione della licenza edilizia, deve verificare anche l' osservanza delle norme riguardanti il primo comma, lettere a) e b) dell' articolo 4 della legge 64 stessa.
Il costruttore dell' opera, alla denuncia di cui all' articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve allegare pure una asseverazione del progettista dell' opera stessa, dalla quale risultino essere state osservate le norme riguardanti il primo comma, lettere c), d) ed e) dell' articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
In sede di collaudo statico di cui all' articolo 7 della sopracitata legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere pure verificata l' avvenuta osservanza delle norme di cui al comma precedente.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, secondo comma, L. R. 3/1985
2 Articolo da ritenersi tuttora operante in virtu' dell' articolo 114, comma 1, L.R. 50/90, che espressamente ne conferma l' applicabilita'.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 48/1976
2 Quinto comma sostituito da art. 20, primo comma, L. R. 48/1976
3 Sostituito il sesto comma con 2 commi da art. 20, primo comma, L. R. 48/1976
4 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.