Art. 14
I Sindaci dei Comuni considerati dalla presente legge sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell' accesso agli immobili, per l' esecuzione di misure e rilievi e per la redazione dello stato di consistenza, per la nomina di tecnici incaricati dell' espletamento di tali compiti, nonché dell' emanazione dell' autorizzazione all' occupazione temporanea e d' urgenza degli immobili.