Art. 10
Le case di abitazione rurali, occupate da nuclei familiari addetti all' agricoltura ed i relativi annessi rustici, distrutti od irrimediabilmente danneggiati, possono essere ricostruiti nello stesso luogo ove erano situati, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l' esigenza del nucleo familiare, in rapporto alle dimensioni dell' azienda comprensiva dell' ampliamento del 50% della originaria consistenza di cui all' articolo 1, punto 2) della
legge 29 maggio 1976, n. 336.
La norma predetta non si applica quando il nucleo familiare abbia già a disposizione nel Comune altra abitazione idonea o quando il fabbricato da ricostruire sia ad una distanza dal nastro stradale inferiore a quella minima prescritta od insista su di un' area compresa fra quelle destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e, in generale, ad uso pubblico.
Dovrà inoltre essere assicurata, nella ricostruzione, la piena stabilità del fabbricato, tenendo conto delle eventuali mutate condizioni geologiche provocate dal sisma.