Legge regionale 22 giugno 1976, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008
Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali.
Art. 5
Per l' esercizio finanziario 1976 la domanda di contributi di cui al precedente articolo 2 deve essere presentata, corredata dei prescritti documenti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.