Art. 1
Al fine di promuovere, potenziare e valorizzare gli istituti di autonomia locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente una assegnazione forfettaria straordinaria alle Associazioni di Enti locali, anche nel caso in cui i relativi Statuti prevedano la possibilità di adesione alle Associazioni medesime di singoli amministratori e cittadini, per fronteggiare le spese di funzionamento che dette Associazioni devono sostenere per lo svolgimento della loro attività e per l' attuazione degli scopi previsti nei rispettivi Statuti, nonché per l' espletamento, con il coordinamento dell' Assessorato regionale degli enti locali, di attività informative didattiche in materia giuridico - amministrativa o tecnica, a beneficio degli amministratori e dei funzionari degli enti locali, di cui al primo comma, punto 2), dell'
articolo 18 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come modificata con l'
articolo 18 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.
Le provvidenze di cui al presente articolo si applicano anche al Comitato regionale delle imprese pubbliche degli enti locali ( CRIPEL ).
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 20/1979
2 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 20/1979
3 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, secondo comma, L. R. 20/1979