<< Art. 2 bis
In caso di revoca, riduzione o sospensione di contributi concessi a favore di opere, assistite anche dai contributi di cui al precedente articolo 1, questi ultimi vengono corrispondentemente revocati, ridotti o sospesi.
Qualora le opere siano assistite soltanto dai contributi di cui al precedente articolo 1 ed in caso di mancata o difforme realizzazione delle opere medesime, l' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, dispone con proprio decreto la revoca o la riduzione del contributo concesso ed il recupero delle annualitą eventualmente erogate o della proporzionale quota delle stesse.
La vigilanza sulla realizzazione e sulla conformitą dell' opera, ai fini di cui ai precedenti commi, viene effettuata dall' Assessorato dei lavori pubblici. >>