Gli Enti locali della Regione Friuli - Venezia Giulia, soggetti ai controlli di cui alla
legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, possono autorizzare i pagamenti con le modalità agevolative previste dal
DPR 25 gennaio 1962, n. 71 e successive modificazioni ed integrazioni.