Legge regionale 11 novembre 1975, n. 69 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Integrazione dell' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, concernente: << Autorizzazione all' acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione >>.
Art. 1
1. S'intendono autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, integrato dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, anche l'acquisto, la costruzione e la sistemazione di fabbricati ad uso di stazioni forestali - sede, uffici e foresteria - con annesse abitazioni per assicurare le necessitā di servizio e di alloggio del personale del Corpo forestale regionale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 21, comma 8, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 9, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 5, comma 148, L. R. 4/2001
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 21, comma 10, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 21, comma 10, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.