Art. 80
Il compenso per lavoro straordinario del personale regionale è stabilito nell' importo orario corrispondente ad un quinto dell' ammontare - ragguagliato a giornata - dello stipendio in godimento.
L' importo orario del compenso per lavoro straordinario determinato ai sensi del precedente comma è aumentato del 15% per il lavoro straordinario diurno e del 25% per il lavoro prestato in orario notturno (dalle 22.00 della sera alle 5.00 del mattino) e nei giorni festivi sempre che non si tratti di lavoro compensativo.
Il compenso per lavoro straordinario è corrisposto a periodi non inferiori al mese.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 17, ottavo comma, L. R. 11/1978
2 Primo comma interpretato da art. 8, primo comma, L. R. 81/1982