Legge regionale 09 giugno 1975, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/06/1975
Concessione in comodato alla Regione di beni immobili di proprietà dell'Ente Gioventù Italiana.
Art. 3
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a rimborsare all' Ente Gioventù Italiana gli oneri relativi ai dipendenti delle sedi provinciali di Udine e Trieste nel numero massimo di dieci unità.