Il contributo di cui al comma precedente potrà essere altresì impiegato dall' ESA, nel corso dell' esercizio finanziario 1975 e per non più di un quinto, per la concessione di contributi straordinari in conto capitale in favore di consorzi fra imprese artigiane ovvero dei consorzi misti di cui alla
legge regionale 6 aprile 1972, n. 12, modificata con
legge regionale 16 maggio 1974, n. 20, purché operino ed abbiano sede nella regione. Detto contributo sarà erogato a fronte di programmi di attività ovvero per esigenze gestionali dei consorzi.