Art. 1
Presso l' Assessorato regionale dell' igiene e della sanitā č costituito il Comitato regionale per il coordinamento dell' attivitā degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con l' attivitā degli enti ospedalieri secondo le disposizioni contenute nella presente legge.
Il Comitato regionale č organo consultivo dell' Amministrazione regionale.