Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
CAPO II
Art. 17
 
Ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni, di cui al precedente comma, in enti ospedalieri in cui non prestino servizio, spetta l' indennità di missione in quanto dovuta, prevista dagli ordinamenti interni degli enti presso cui si svolgono le commissioni.
Il tempo impiegato per partecipare alle commissioni sarà considerato come orario normale o straordinario di lavoro nell' ospedale da cui l' interessato dipende.
In relazione alle nuove competenze regionali in materia di assistenza ospedaliera i funzionari designati dall' Assessorato dell' igiene e della sanità sostituiscono quelli ministeriali nell' espletamento delle procedure concorsuali ospedaliere.