Art. 8
È fatto obbligo agli enti ospedalieri ed agli istituti di ricovero e cura di cui all'
articolo 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386, di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi e - al termine della degenza - la data della dimissione del ricoverato avente diritto alla indennità economica.
Per il resto, tutti gli enti erogatori di assistenza ospedaliera saranno tenuti a inoltrare all' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità le notifiche, le schede nosologiche individuali, le piante organiche, il prospetto dei costi interni per consumi e tutti gli altri documenti economico - contabili nelle forme, modi e tempi che saranno richiesti dall' Assessorato regionale dell' igiene e della sanità.