Art. 42
Le previsioni di cassa degli enti ospedalieri per il 1975 dovranno essere formulate tenendo separate le spese imputabili all' esercizio medesimo da quelle imputabili agli esercizi precedenti o comunque connesse alla gestione di queste.
Le erogazioni effettuate dalla Regione a norma del precedente articolo 33 sono commisurate esclusivamente ai fabbisogni relativi alle gestioni di competenza degli esercizi 1975 e successivi.
Gli enti ospedalieri dovranno tenere separate le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti da quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.