Art. 39
Lo stanziamento da iscrivere al capitolo di cui alla lettera d) del precedente articolo 18 è determinato annualmente in misura non superiore al 10% dell' assegnazione complessiva sul << Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera >> attribuita alla Regione ed è destinato prioritariamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti pluriennali assunti dagli enti ospedalieri prima del 31 dicembre 1974, ovvero stipulati successivamente purché assistiti da contributi regionali o statali erogati sugli stanziamenti dei bilanci regionali sino all' esercizio finanziario 1974.
L' eventuale restante parte dello stanziamento è destinata all' impianto, trasformazione, ammodernamento degli ospedali, nonché al rinnovo ed all' adeguamento delle loro attrezzature sanitarie.