Art. 31
Entro il 30 settembre di ogni anno gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all' Assessorato dell' igiene e della sanitą il progetto di bilancio preventivo di competenza dell' esercizio successivo redatto in conformitą alle norme in vigore ed alle eventuali disposizioni emanate dalla Giunta regionale.
Entro il 30 novembre viene determinata, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli, la somma globale attribuita a ciascun ente con le modalitą previste dai precedenti articoli 21 e 22.
Gli enti ospedalieri, sulla base dell' importo del finanziamento determinato a norma del comma precedente, approvano entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l' esercizio successivo con deliberazione da sottoporsi al controllo previsto dalla legge regionale.