Art. 3
La Regione eroga uniformemente l' assistenza gratuita negli enti ospedalieri a tutti i soggetti assistibili e negli enti previsti all'
articolo 18, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, ubicati nel proprio territorio, a tutti i cittadini italiani che abbiano titolo all' assistenza ospedaliera sia in forma diretta che in forma indiretta.
Note:
1 Secondo comma abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 28/1979
2 Terzo comma abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 28/1979