Legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Adempimenti regionali previsti dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 3
 
La Regione eroga uniformemente l' assistenza gratuita negli enti ospedalieri a tutti i soggetti assistibili e negli enti previsti all' articolo 18, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, ubicati nel proprio territorio, a tutti i cittadini italiani che abbiano titolo all' assistenza ospedaliera sia in forma diretta che in forma indiretta.
Note:
1 Secondo comma abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 28/1979
2 Terzo comma abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 28/1979