Art. 29
Il fondo di riserva di cui alla lettera q) del precedente articolo 22 è determinato per ciascun ospedale nella misura massima dell' 1% delle spese correnti previste nell' esercizio per l' Amministrazione regionale nella misura massima del 2% dello stanziamento assegnato alla Regione sul Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera.