Art. 19
Gli stanziamenti assegnati dallo Stato sul << Fondo nazionale per l' assistenza ospedaliera >> saranno iscritti con decreto dell' Assessore alle finanze nel capitolo d' entrata indicato nel primo comma del precedente articolo 18.
L' iscrizione delle predette assegnazioni nei corrispondenti capitoli della spesa del bilancio regionale di cui al precedente articolo č disposta dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta stessa, con decreti da registrare alla Corte dei conti.
La delibera di ripartizione di cui al comma precedente č proposta dall' Assessore all' igiene e alla sanitā di concerto con l' Assessore alle finanze.