Art. 16
L' autorizzazione alla alienazione di beni immobili o di titoli da parte degli enti ospedalieri, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi, in deroga al divieto di cui all'
articolo 7, ottavo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella
legge 17 agosto 1974, n. 386, e all' articolo 10 della presente legge è concessa con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene ed alla sanità, di concerto con l' Assessore alle finanze.
L' autorizzazione può essere concessa solo ove sussistano le seguenti condizioni:
a) l' ente proponente indichi la destinazione dei proventi derivanti dalla alienazione o dalla costituzione dei diritti reali;
b) l' operazione patrimoniale, ove concerna beni immobili, non sia in contrasto con i programmi e gli indirizzi della Regione in materia urbanistica e di tutela dell' ambiente e abbia ottenuto il preventivo parere favorevole degli Assessori competenti.
L' autorizzazione di cui al primo comma è concessa allorché i proventi derivanti dall' alienazione o dalla costituzione di diritti reali siano destinati al completamento di opere.