Art. 13
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità può autorizzare l' aumento delle piante organiche degli enti ospedalieri relative a divisioni, sezioni o servizi esistenti oppure la trasformazione dei posti già esistenti in pianta organica quando ciò risponda a specifiche ed obiettive esigenze di assistenza oppure discenda da disposizioni di legge o da accordi di lavoro.
Nel provvedimento di autorizzazione all' aumento degli organici può essere stabilito che alla copertura dei relativi posti si provveda con decorrenza dall' esercizio successivo a quello in corso.