Art. 12
Alla copertura dei nuovi posti creati a norma dell' ultimo comma dell' articolo 11 deve provvedersi prioritariamente mediante l' utilizzo di personale dello stesso ente con particolare riguardo ai casi di trasformazione o soppressione di servizi ovvero di personale di altri enti ospedalieri sempreché non diminuiscano i livelli di assistenza previsti per lo ente ospedaliero di provenienza.