Art. 11
I provvedimenti in deroga di cui all' articolo 9 devono:
a) contenere la dimostrazione delle disponibilitą finanziarie da parte dell' ente ospedaliero, delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ovvero il piano finanziario relativo all' acquisizione delle medesime;
b) contenere un piano finanziario particolareggiato relativo alle nuove o maggiori spese di gestione.
Le autorizzazioni di cui all' articolo 10 della presente legge sono concesse con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanitą.
Unitamente all' autorizzazione di cui al precedente comma viene, se del caso, autorizzato il necessario aumento di organico dell' ente interessato.