Legge regionale 08 agosto 1974, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Finanziamenti straordinari per lo sviluppo delle attività economiche, sociali, culturali e turistiche della regione.
CAPO V
 Sovvenzioni straordinarie agli Enti provinciali del turismo
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.