Art. 2
Fra le spese facoltative, di cui all' art. 312 del RD 3 marzo 1934, n. 383, vengono comprese anche quelle a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale, rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività comunale o provinciale, ancorché siano indirizzate altrove.
La valutazione delle iniziative, agli effetti del precedente comma, è rimessa all' apprezzamento dell' organo deliberante dell' Ente.