Art. 4
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti ai Comuni di Faedis, Forni di Sotto, Latisana e Nimis per i quali, a causa delle distruzioni e degli incendi subiti durante la guerra nazionale di liberazione, lo Stato ha provveduto ad approvare ed attuare i piani di ricostruzione di cui al DLCPS 1 marzo 1945, n. 154, e alla
legge 27 ottobre 1951, n. 1402.
I contributi sono concessi per un periodo di anni trenta consecutivi fino alla misura massima del 7% annuo della somma complessiva che i Comuni devono rimborsare od hanno rimborsato allo Stato per l' attuazione dei piani di ricostruzione di cui al precedente comma, limitatamente ai lotti finora finanziati.