Art. 11
Per le finalitā di cui all' articolo 5 della presente legge č autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, un limite d' impegno di lire 20 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2003.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 č istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Categoria XI - il capitolo 5904 con la denominazione: << Contributi annui costanti a Comuni pari a lire 2.000 per abitante residente nelle localitā distrutte o incendiate durante la guerra di liberazione e per le quali lo Stato non abbia provveduto ad approvare ed attuare i piani di ricostruzione di cui al DLCPS 1 marzo 1945, n. 154, e alla
legge 27 ottobre 1951, n. 1402 >> e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 20 milioni conseguente all' annualitā dell' esercizio finanziario 1974 fa carico al precitato capitolo 5904 e quello di pari importo relativo alle annualitā autorizzate per ciascun esercizio finanziario dal 1975 al 2003 graverā sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.