Art. 10
Per le finalitā di cui all' articolo 4 della presente legge č autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, un limite di impegno di lire 30 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2003.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 č istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Categoria XI - il capitolo 5903 con la denominazione: << Contributi annui costanti ai Comuni di Faedis, Forni di Sotto, Latisana e Nimis sulla spesa complessiva che i Comuni stessi devono rimborsare allo Stato per l' attuazione dei piani di ricostruzione di cui al DLCPS 1 marzo 1945, n. 154, e alla
legge 27 ottobre 1951, n. 1402 >> e con lo stanziamento di lire 30 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1974 (Rubrica n. 3 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere di lire 30 milioni conseguente alla annualitā dell' esercizio finanziario 1974 fa carico al precitato capitolo 5903 e quello di pari importo relativo alle annualitā autorizzate per ciascun esercizio finanziario dal 1975 al 2003 graverā sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.