Legge regionale 26 aprile 1974, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 30/04/1975

Interventi regionali per la celebrazione del 30 anniversario della lotta di liberazione.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
CAPO II
 (Interventi a favore dei Comuni)
CAPO III
 (Disposizioni finanziarie e finale)
Art. 11
 
Per le finalità di cui all' articolo 5 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1974, un limite d' impegno di lire 20 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2003.
L' onere di lire 20 milioni conseguente all' annualità dell' esercizio finanziario 1974 fa carico al precitato capitolo 5904 e quello di pari importo relativo alle annualità autorizzate per ciascun esercizio finanziario dal 1975 al 2003 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.