Legge regionale 04 maggio 1973, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti a favore delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli.
Art. 5
Gli Essiccatoi Cooperativi Bozzoli possono beneficiare delle agevolazioni recate dalla presente legge anche per la differenza tra quanto effettivamente percepito a termini di eventuali provvidenze contributive disposte per analoghi scopi dallo Stato, fino alla concorrenza della percentuale massima e della spesa complessiva previste, rispettivamente, dall' articolo 2 e dall' articolo 3 della presente legge.
Gli Essiccatoi potranno anche beneficiare di eventuali provvidenze creditizie disposte dallo Stato per anticipazioni ai soci.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.