Legge regionale 04 maggio 1973, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti a favore delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli.
Art. 4
La concessione e la liquidazione dei contributi di cui ai precedenti articoli potrą effettuarsi con unico provvedimento. Gli Essiccatoi dovranno presentare a tal fine allo Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, in originale e copia:
1) domanda;
2) relazione tecnico - amministrativa sullo svolgimento della gestione;
3) elenchi nominativi dei conferenti conduttori di aziende ubicate nella regione e dei quantitativi di bozzoli da ciascuno conferiti;
4) fatture rilasciate dalle ditte che hanno effettuato le operazioni di filatura per conto degli Essiccatoi; limitatamente ai bozzoli prodotti nella campagna 1971, le fatture per le operazioni di filatura possono essere intestate anche alla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari.

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dą seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.