Legge regionale 04 maggio 1973, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Provvedimenti a favore delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli.
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Essiccatoi Cooperativi Bozzoli operanti nella regione contributi fino alla misura massima del 90%:
a) sulla spesa complessiva di gestione dell' ammasso;
b) sulla spesa per le operazioni di filatura dei bozzoli che hanno sostenuto e che sosterranno le filande operanti nel territorio regionale nell' interesse e per conto delle gestioni di ammasso.

Tali spese si intendono riferite ai bozzoli conferiti dai produttori aventi aziende che operano nell' ambito regionale.
Note:
1 Parole sostituite al terzo comma da art. 3, secondo comma, L. R. 50/1973
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
4 Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010