Legge regionale 04 maggio 1973 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Partizione di cui fa parte l'art. 8, abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Partizione di cui fa parte l'art. 6, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO I

Contributi per la costituzione di un fondo rischi a favoredei Consorzi provinciali di garanzia fidi tra piccoleimprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzie gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettagliantidella regione e di un fondo rischi a favore del Consorzioregionale di garanzia fidi tra pescatori marittimi erifinanziamento della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25,per il fondo rischi dei Consorzi provinciali e garanzia fiditra le piccole industrie della regione.

Art. 1

(1)(2)(3)(4)

Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole imprese commerciali della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongono di sufficienti garanzie per l' accesso al finanziamento a breve termine (credito d' esercizio), l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il << fondo rischi >> che le imprese stesse, riunite, successivamente, all' entrata in vigore della presente legge, in Consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziativa delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio, costituiranno secondo apposite convenzioni con Istituti di credito a ciò abilitati.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili a favore delle cooperative di consumo e loro consorzi, nonché dei gruppi volontari di acquisto collettivo tra dettaglianti.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 30/1984

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 142, L. R. 1/2005

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 93, L. R. 15/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 12, L. R. 9/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 34, L. R. 1/2007

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 3

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà seguita l' analoga procedura prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO II

Rifinanziamento della legge regionale17 dicembre 1970, n. 46<< Contributi straordinari per l' acquisto di attrezzature eimpianti per la meccanizzazione del lavoro portuale >>.

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 7

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

CAPO III

Ulteriore finanziamento dell' art. 1, lettera a),della legge regionale 15 aprile 1971, n. 14, per i Centri edIstituti di documentazione operanti nel territorio regionale

Art. 8

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.