Art. 1
Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 della
legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, come integrata dalle leggi regionali 24 dicembre 1970, n. 49, e 19 gennaio 1972, n. 4, č autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977, l' ulteriore spesa di lire 300 milioni.
Tale onere fa carico, per l' esercizio finanziario 1973, al capitolo 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 500 milioni a lire 800 milioni mediante prelevamento di lire 300 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 5 dell' elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
La spesa di lire 300 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977, graverā sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.