Art. 4
Per tutti i servizi pubblici di trasporto la cui sorveglianza č attribuita alla Regione, il contributo dovuto allo Stato ai sensi della
legge 9 marzo 1949, n. 106, č corrisposto alla Regione.
Il versamento č effettuato alla Tesoreria regionale esclusivamente in modo ordinario.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 28/1972
Art. 5
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, č istituito << per memoria >> - al Titolo II - Categoria VI - Rubrica n. 1 - il capitolo 49 con la denominazione: << Contributo nelle spese di sorveglianza sui servizi pubblici di trasporto, di cui all'
articolo 26 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni >>.
I versamenti di cui al precedente articolo 4 saranno imputati al precitato capitolo 49 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 ed ai capitoli corrispondenti del bilancio regionale per gli esercizi successivi.