Legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l' efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
Art. 9
La disposizione dell' art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, si osserva anche ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.
In casi eccezionali le agevolazioni potranno essere concesse anche ad aziende site al di fuori delle zone delimitate.
Detti interventi saranno disposti con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.