Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975, la spesa di lire 235 milioni, e precisamente:
a) lire 60 milioni per gli interventi di cui all' art. 1;
b) lire 15 milioni per gli interventi di cui all' art. 2;
c) lire 60 milioni per gli interventi di cui agli artt. 3 e 4;
d) lire 50 milioni per gli interventi di cui all' art. 5;
e) lire 30 milioni per gli interventi di cui all' art. 6;
f) lire 10 milioni per gli interventi di cui all' art. 7;
g) lire 10 milioni per gli interventi di cui all' art. 8.