Legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.
Art. 9 bis
1. L'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione può essere accordato mediante concessione.
4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.
Note:
1 Nuova partizione contenente l'articolo 9 bis aggiunta da art. 2, comma 7, L. R. 13/2002
2 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 44, L. R. 1/2004
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 15, lettera b), L. R. 12/2009
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 14, L. R. 18/2011
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 14, L. R. 18/2011
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 8, L. R. 27/2014
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 4, L. R. 14/2016
8 Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 4, L. R. 14/2016
9 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
10 Comma 5 ter aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 8/2022
11 Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 1, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.