Legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/09/1981

Provvidenze a favore del personale regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
2 Legge abrogata da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
3 Legge da ritenersi non abrogata ai sensi dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
4 Capo I da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82; per l' evidente correlazione tra l' articolo 17 ed il Capo I deve ritenersi vigente pure la rubrica di cui al Capo III.
5 Integrata la disciplina della legge da art. 21, comma 3, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
6 Integrata la disciplina della legge da art. 65, L. R. 9/1999
CAPO I
 Norme per la costruzione, l' acquisto e l' amministrazione
di case di tipo economico e popolare, da concedere in
locazione ai dipendenti regionali.
Art. 2
Alla costruzione delle case si provvede con l' osservanza delle disposizioni che disciplinano l' esecuzione delle opere dipendenti dall' Assessorato dei lavori pubblici.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2 Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2 Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82.
3 Articolo abrogato da art. 7, comma 47, L. R. 1/2004
CAPO II
 Istituzione di un Fondo per anticipazioni
e piccoli prestiti.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
CAPO III
 Disposizioni finanziarie
Art. 17
Per gli scopi previsti dall' art. 1 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972, la spesa di lire 500 milioni.
L' onere di lire 500 milioni di cui al primo comma del presente articolo per l' esercizio finanziario 1971 farà carico al sopracitato capitolo 546.
All' onere di lire 500 milioni relativo all' esercizio finanziario 1972, che graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l' esercizio medesimo, si farà fronte con la cessazione della spesa di pari importo di cui alle leggi regionali 28 luglio 1969, n. 22, e 29 dicembre 1965, n. 32, previste fino all' esercizio finanziario 1971.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981
2 Articolo da ritenersi non abrogato dall' articolo 217 della L.R. 53/81, in virtu' dell' interpretazione autentica di cui all' articolo 38 della L.R. 81/82, per la sua correlazione con il Capo I.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981