Art. 4
Per gli scopi previsti dalla
legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla presente, č autorizzato, nell' esercizio finanziario 1970, un ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1989.
L' onere di lire 150 milioni relativo all' esercizio finanziario 1970 fa carico al capitolo 711 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1970, il cui stanziamento di lire 250 milioni viene elevato a lire 400 milioni mediante prelevamento dell' importo di lire 150 milioni dall' apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1970 (rubrica n. 3 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
L' onere per le annualitā degli esercizi finanziari dal 1971 al 1989 farā carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.